Voltura di Luce & Gas: Cose da Sapere
Vito Palladino • 26 luglio 2024
Ci capita spesso di dover assistere clienti in un momento molto importante, come il trasferimento della loro azienda in un nuovo stabile o il trasloco in una nuova abitazione.
La richiesta che ci fanno è di intestare a loro nome, o a quello della propria azienda, le utenze di luce e gas.
MA QUAL'E' LA PRIMA COSA DA VERIFICARE QUANDO SI HA QUESTA ESIGENZA?
Verificare se le utenze sono ATTIVE o DISATTIVATE:
in pratica, bisogna controllare se la luce e il gas sono disponibili.
A volte, per verificarlo, basta sollevare la levetta del contatore della luce e aprire la valvola del gas in modo da capire se le utenze sono funzionanti.
Se i contatori sono attivi, è sufficiente effettuare la VOLTURA;
se i contatori sono disattivati, è necessario procedere con il SUBENTRO e quindi chiedere la riattivazione delle utenze;

Quindi se devo fare una VOLTURA:
Devo cercare le bollette esistenti in modo da poter avere copia dei dati del contatore da volturare e i dati del fornitore per poter richiedere il cambio dell'intestazione.
Va precisato che nel caso di voltura per l'ENERGIA ELETTRICA, è possibile, una volta in possesso di questi dati, chiedere la voltura con il fornitore attuale o anche con un nuovo fornitore, che procederà ad attivare un nuovo contratto a vostro nome, volturando direttamente l'utenza, disdicendo automaticamente il contratto a nome del vecchio proprietario ed attivandolo con voltura a vostro nome. Se l'utenza da volturare invece è di GAS METANO, la voltura andrà obbligatoriamente richiesta tramite il fornitore titolare del contratto gas e ci si potrà rivolgere ad un nuovo fornitore, solo in caso di "rifiuto" della voltura da parte del fornitore titolare
Tuttavia, potrebbe succedere che il fornitore titolare del contratto attuale potrebbe opporsi o richiedere il pagamento di eventuali arretrati; in questo caso, è consigliabile rivolgersi ad un'associazione dei consumatori o chiedere supporto direttamente a noi per far valere i propri diritti e risolvere la situazione. Può capitare anche di avere le utenze attive e non conoscere il fornitore. In questo caso, attualmente, l'unica soluzione possibile è rivolgersi allo Sportello del Consumatore, direttamente come utente o tramite associazioni o consulenti abilitati come noi.
Nel caso invece di SUBENTRO:
Devo contattare un fornitore di energia elettrica o gas metano per attivare le forniture.
Entro pochi giorni lavorativi le utenze saranno attive.
Attenzione, però! Sebbene il consumatore abbia il diritto di scegliere qualsiasi fornitore, anche il fornitore ha il diritto di accettare o meno un cliente. Questo può avvenire se sul codice fiscale del cliente o sulla partita IVA dell'azienda risultano morosità in corso o pregresse che allarmano il fornitore o problematiche segnalate dalle centrali rischi utilizzate dai fornitori energetici.
CONSIGLIO:
Evitare di non pagare alcune bollette (ad esempio durante il cambio tra un fornitore e l'altro) può evitarvi di finire nella BLACK LIST di molte compagnie.
NOTA BENE:
Se l'inquilino precedente non ha pagato l'ultima bolletta facendo diventare moroso il contatore nella tua nuova casa, ufficio o azienda, non sei tenuto a pagare il debito pregresso per intestare il contatore a tuo nome, se sei un utente che non ha nulla a che fare con il precedente inquilino. La morosità non si trasferisce da un intestatario all'altro.
A tua tutela, possiamo aiutarti a inviare al fornitore una dichiarazione di estraneità con cui dimostri la mancanza di vincoli familiari con l'inquilino precedente o che sei un'azienda differente che non ha nulla a che fare con la precedente proprietaria dell'immobile.
Contatore chiuso per morosità dell'inquilino precedente?
Devi sempre fare la voltura! Un contatore chiuso per morosità è infatti un contatore con contratto ancora attivo, ma che non eroga il servizio a causa del distacco per mancato pagamento delle utenze.
È importante non confondere un contatore chiuso per morosità con un contatore cessato regolarmente e da riattivare (SUBENTRO).
Nel primo caso, si deve procedere con la voltura, mentre nel secondo caso con il subentro.
Naturalmente, sappiamo bene che per un utente finale le procedure possono risultare complicate e stressanti, soprattutto per il tempo perso nella ricerca e compilazione dei documenti e nelle interazioni con gli operatori telefonici dei call center.
Per questo motivo, siamo disponibili ad analizzare la vostra situazione specifica e ad aiutarvi a espletare la voltura o il subentro di cui avete bisogno.
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Normativa & Tutela del consumatore Dal 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato energetico italiano: i contratti di luce e gas conclusi telefonicamente, senza un consenso esplicito e preventivo a essere contattati, sono nulli a tutti gli effetti . 19 giugno 2026 È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli . Per oltre un decennio famiglie e imprese si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano dati estorti e recuperati in maniera "fraudolenta". Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo. Il mercato dell’energia non può essere un far west.” — Vito Palladino, titolare LMS e Delegato Regionale per ASSIUM Basilicata Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore , che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso. La norma non è retroattiva: cosa fare per i contratti precedenti Un punto importante da chiarire: la norma vale solo per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 . Per quelli precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Se hai il dubbio di aver firmato — o di non aver mai firmato — un contratto che non avevi richiesto, conviene farlo analizzare da un professionista, contattaci. Oltre la difesa: perché serve un Utility Manager La nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. Essere protetti dalle telefonate moleste è importante, ma per scegliere davvero bene serve qualcosa in più. “Serve qualcuno che sappia leggere una bolletta, verificarne con precisione la correttezza, individuare errori e sprechi, ed orientare la scelta in funzione dei consumi reali e delle specifiche esigenze di ogni consumatore, privato o business. Questo è esattamente il lavoro dell’Utility Manager.” L’Utility Manager è un consulente specializzato nei servizi di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, che ha seguito un percorso di formazione specifico e superato un esame di certificazione, garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In sintesi Dal 19 giugno 2026 il contratto di luce o gas concluso al telefono senza il tuo consenso preventivo è nullo, e a doverlo provare è il fornitore. Una tutela in più — che funziona ancora meglio se accompagnata da una consulenza qualificata che ti aiuti a leggere davvero le tue bollette e proteggerti. Domande frequenti I contratti firmati al telefono prima del 19 giugno 2026 sono nulli? No. La norma non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Cosa significa “consenso esplicito e preventivo”? Che il consumatore deve aver autorizzato in anticipo, in modo libero, specifico e documentabile, non solo la firma del contratto ma anche l’essere contattato per proposte commerciali. Il consenso deve rispettare il GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Su chi ricade l’onere della prova? Sul fornitore. È il venditore a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto telefonico è nullo a tutti gli effetti. Ho un contratto che non ho mai richiesto: cosa posso fare? Conviene far analizzare il contratto e le bollette da un consulente qualificato, che può verificare la regolarità del consenso, individuare eventuali errori o costi non dovuti e indicare il percorso di contestazione più adatto al tuo caso. Chi è l’Utility Manager? È un consulente specializzato in energia, gas e telecomunicazioni che ha superato un esame di certificazione, a garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Hai dubbi su una bolletta o su un contratto? Logica Media Service affianca famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni con consulenza energetica certificata dal 2004. Non vendiamo energia: portiamo chiarezza. Richiedi un’analisi gratuita → Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata. 💡 Il nostro consiglio Affidati a chi ti può seguire davvero , conosce le regole del mercato e ti tutela nel tempo. 📞 Hai dubbi sulla tua bolletta? chiedici una verifica ✅ Puoi avere un controllo gratuito!!! Non restare con il dubbio e renditi consapevole. chiama o scrivi: 📞 0971.1746521 – 0835.1700051 ✉️ info@logicamediaservice.it 📍 Puoi anche fissare un appuntamento e venire a trovarci in una delle nostre sedi: Via della Tecnica 18 – Potenza (PZ) Via Trabaci 22/8 - Matera (MT) COSA NE PENSI DELL' ARGOMENTO? CHIEDI QUALSIASI COSA E SAREMO FELICI DI CONFRONTARCI CON TE

La revoca da parte dei Fornitori di Energia Elettrica e Gas Italiani delle offerte a prezzo fisso per le PMI trasferisce l'incertezza geopolitica direttamente sui bilanci delle stesse. Per una PMI, l'energia non è una voce di costo marginale: può incidere dal 15% al 35% dei costi operativi totali a seconda del settore. Quando il mercato energetico esplode — come sta accadendo in queste settimane a causa della crisi in Medio Oriente — ogni giorno senza una strategia può valere migliaia di euro. Questo articolo è per gli imprenditori che vogliono capire cosa sta succedendo e cosa fare concretamente adesso.

“Non è solo PUN o prezzo fisso. Nel 2026 aumentano voci di sistema che incidono su tutti, indipendentemente dal fornitore.” Tra l'ultimo trimestre 2025 ed il primo 2026 ci accorgiamo che anche non cambiando nulla del nostro modo di consumare ed a parità di tariffa di vendita della materia prima energetica, andremo a pagare di più a causa dell' aumento di Dispacciamento e Capacity Market , voci che Arera e Terna hanno aggiornato nostro malgrado in aumento e che graveranno in maggior modo sulle nostre bollette.

I" CORRISPETTIVI DI CAPACITÀ " sono stati introdotti già a gennaio 2022 da ARERA per remunerare le attività di TERNA SPA; L’obiettivo dell’applicazione di questo onere (secondo ARERA) è quello di spingere i consumatori a spostare il più possibile i consumi nell’arco di determinati giorni dell'anno, evitando concentrazione in determinati orari, che possano provocare sovraccarichi della rete; Per questo motivo Terna ha deciso di suddividere questo onere tra orari di: PICCO (quando il costo aggiuntivo è di circa 6,5 centesimi€/kWh ) e Fuori Picco (costo aggiuntivo aggiornato trimestralmente da Arera, che ad oggi è di 2,996 millesimi€/kWh ) Le ore totali dell’anno sono 8.760, suddivise per il Capacity Market in 500 ore di Picco concentrate soprattutto in giornate dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e LUGLIO e le restanti ore di fuori picco pari ad 8.260 Si cerca in questo modo di invogliare le aziende a consumare meno in quelle 500 ore dell' anno di maggiore sovraccarico delle reti elettriche italiane;

Sui mercati all’ingrosso Europei del Gas metano si è vista finalmente, nonostante la stagione pre-invernale, una discesa sotto soglie psicologiche importanti delle quotazioni sia nel breve che lungo termine. L'indice TTF è al momento (1 dicembre 2025) sotto i 30 €, con riflessi che potranno vedersi tangibilmente sulle bollette del mercato libero, in quanto questo rende possibili ribassi importanti rispetto ai picchi degli ultimi anni, se forniti in bolletta con la tariffa giusta. ASSIUM, l’associazione italiana degli Utility Manager, sintetizza così: “Inverno senza rincari, prezzi del gas in calo” . Tradotto: il contesto è favorevole per rinegoziare o cambiare offerta qualora non ne abbiate già una correttamente in linea con il mercato attuale, scegliendo tra fisso, variabile o formule miste in base ai propri profili di consumo abitudinali.

L' ASOS è tornata in bolletta. Parliamo della quota degli oneri generali legata al sostegno alle rinnovabili e alla cogenerazione. È una voce nazionale, uguale per tutti a parità di classe tariffaria, definita da ARERA e non dipendente dal fornitore. Nel secondo e nel terzo trimestre 2025 le imprese in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW hanno avuto ASOS azzerata. Era una misura temporanea introdotta a sostegno delle PMI dal governo. Dal primo ottobre 2025 l’Autorità ha riattivato le aliquote, per cui dalle fatture di competenza dei consumi di ottobre 2025 vedrete di nuovo la componente applicata. L' ASOS incide sui costi variabili a kWh ed in molte forniture artigiane e PMI pesa in modo visibile in quanto per il quarto trimestre 2025 è un valore superiore ai quattro centesimi a kWh.



