Sapete la VERA differenza tra ENEL ed E-DISTRIBUZIONE?

Vito Palladino • 6 settembre 2020

ENEL ed E-DISTRIBUZIONE: 2 ruoli differenti e separati!!!!

Quasi quotidianamente io ed i miei consulenti ci imbattiamo in discussioni relative al ruolo di Enel nel settore energetico e purtroppo mi accorgo che c’è ancora troppa confusione in questo mercato.
Naturalmente l'approfondimento che andrò a fare non ha l’obiettivo di sminuire l’operato dell’azienda ENEL,
ma serve solamente a far luce sul come si è evoluto il settore energetico,
essendo spesso le informazioni in possesso dei consumatori molto frastagliate e distorte;

Perciò se erroneamente pensi ancora oggi:
-se cambio fornitore poi non mi vengono più a sistemare il contatore in caso di guasti;
-con Enel pago meno tasse in quanto sono i proprietari del contatore e della rete;
-cambiando fornitore mi arriveranno due bollette, una da Enel per il contatore e una dal fornitore per i consumi;
-gli altri fornitori sono costretti a pagare l’affitto a Enel per i contatori o per portarmi l'energia;
-se cambio fornitore c’è il rischio che mi vengono a togliere il contatore;
-Enel vende energia ad altri fornitori, che a loro volta devono rivenderla,quindi come fanno a farmi risparmiare?

Continua a leggere fino in fondo per renderti conto che queste affermazioni sono solamente frutto del non sapere nulla di come si è sviluppato un settore e di venditori non corretti che ci marciano sopra.

Non è un discorso solamente di “cultura generale” , ma conoscere il funzionamento del mercato energetico per non limitarci solamente a dire: mi arrivano bollette pagare;
Perché se ci limitiamo a ciò poi non bisogna lamentarsi delle truffe che si prendono in giro, credendo ai primi che bussano alla porta, nostri salvatori che magicamente non ci faranno pagare più le tasse 
o farne pagare di meno.
Chi dice ciò sta usando a suo favore queste “leggende” come strategie per spaventare i potenziali clienti e fargli sottoscrivere il contratto, quindi è sempre meglio sapere di non sapere.

Per poter arrivare ad oggi occorre fare un passo indietro di almeno 50 anni, ovvero dalla nascita di Enel e passare per le varie liberalizzazioni del mercato.
Prima che ciò avvenisse, quando ti serviva l’energia elettrica o il gas andavi dal distributore della tua città.
Esso, ai tempi era anche il Fornitore, una volta effettuata la richiesta si occupava sia del trasporto della materia prima e sia della fornitura stessa ed infine procedeva all'invio della fattura.
Se ti ricordi o ne avrai vista qualcuna le bollette riportavano l’intestazione Enel Distribuzione.
Questo perché Enel (Ente nazionale per l’energia elettrica) 
quando è stata istituita(nel 1962) come ente pubblico
 si occupava di produrre, trasmettere, distribuire e fornire energia elettrica su quasi tutto il territorio nazionale, ma con la liberalizzazione le varie funzioni sono state affidate a diverse aziende, sempre del Gruppo Enel.

Da qui in poi, piano piano, si sono avviate le liberalizzazioni.

La prima liberalizzazione è avvenuta nel 1991 per poi avere degli ulteriori svolti nel 1999 
e successivamente nel 2007.

Nel 1991 è stato dato il via alla parziale liberalizzazione della produzione di energia elettrica, dov’è stato concesso alle imprese di produrre energia elettrica per uso proprio 
con l’obbligo di cederne la quantità in eccesso a Enel.

Nel 1999, attraverso il famoso Decreto Bersani è stata avviata la liberalizzazione del mercato elettrico con
la conseguenza della riorganizzazione societaria di Enel.
Infatti le varie attività di produzione, trasmissione, distribuzione e vendita energia 
subirono una separazione e non potevano essere gestire da un unico soggetto, 
ma affidate a 3 distinte società: 
Enel Produzione, Enel Distribuzione e Terna.

Quindi cosa è successo in pratica?

“Sfruttando” il nome già molto noto, in quanto fino ad allora esisteva solamente esso, i vecchi distributori(parlo a plurale perché la stessa considerazione si può fare con altri distributori o persino con la società ENI nel settore del gas metano) hanno creato le loro aziende fornitrici nel mercato libero,
ma che operano indipendentemente dalla parte della distribuzione.

Ecco il motivo per cui, ancora oggi, dopo anni e anni si è convinti di quelle “false verità” che non fanno altro che creare confusione ed essere da assist per favorire strategie ingannevoli per i venditori furbi.

Da quanti venditori ti sarai sentito dire: 
“Noi siamo di Enel, se passa con noi le tasse non le paga in quanto i contatori sono nostri”?
Ecco, oggi sai benissimo che affermazioni di quel tipo sono assolutamente false.

Per rimuovere ogni rischio di confusione, promuovendo trasparenza e concorrenza, il distributore e i venditori integrati in uno stesso gruppo societario – elettrico o gas – non potranno più utilizzare lo stesso marchio, dovranno separare le politiche di comunicazione ed utilizzare canali e spazi commerciali ben distinti; le stesse regole valgono anche per il venditore integrato che nell’elettricità opera sia nel mercato libero che nella tutela.

È per questo che oggi Enel Distribuzione è diventata E-Distribuzione,
mentre il nome Enel è rimasto sull’azienda operante nel mercato libero, ovvero Enel Energia

Ci tengo a precisare che ho fatto riferimento ad Enel in quanto oggi circa l' 85% della DISTRIBUZIONE in Italia è gestita da lei, ma come detto in precedenza lo stesso discorso vale per tutte le altre imprese che prima si occupavano di distribuzione e fornitura con lo stesso brand.

Quindi ricapitolando:

-se cambi fornitore NON perdi l’assistenza ai guasti, in quanto quella è gestita dal distributore che è obbligato ad intervenire in caso di anomalie, venendo pagati per fare manutenzione ed assistenza tecnica a prescindere da chi sia il fornitore;

-se sei con un fornitura tipo ENEL ENERGIA NON paghi o pagherai  meno tasse in quanto sono i proprietari del contatore. 
Le tasse sulle forniture sono gestite dall’Autority(ARERA);

-se sei con un fornitore del mercato libero diverso da Enel NON pagherai di più perché quest’ultimo è costretto a pagare l’affitto dei contatori ad Enel;

-se cambi fornitore con qualsiasi operatore del mercato libero NESSUNO verrà a toglierti il contatore;

-Enel, intesa come fornitore, NON vende energia ad altri fornitori, che a sua volta devono rivenderla;

-se cambi fornitore NON ti arriveranno due bollette, una per il contatore e una dal tuo fornitore per i consumi;

Fatto luce sulle “vere verità” del settore non mi resta che sperare che li terrai a mente quando ti troverai dinanzi ad un venditore che incomincerà a blaterare le solite chiacchiere per "marciare" sull'ignoranza nel settore della maggior parte degli italiani.

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Autore: Vito Palladino • 21 giugno 2026
Normativa & Tutela del consumatore Dal 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato energetico italiano: i contratti di luce e gas conclusi telefonicamente, senza un consenso esplicito e preventivo a essere contattati, sono nulli a tutti gli effetti . 19 giugno 2026 È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli . Per oltre un decennio famiglie e imprese si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano dati estorti e recuperati in maniera "fraudolenta". Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo. Il mercato dell’energia non può essere un far west.” — Vito Palladino, titolare LMS e Delegato Regionale per ASSIUM Basilicata Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore , che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso. La norma non è retroattiva: cosa fare per i contratti precedenti Un punto importante da chiarire: la norma vale solo per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 . Per quelli precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Se hai il dubbio di aver firmato — o di non aver mai firmato — un contratto che non avevi richiesto, conviene farlo analizzare da un professionista, contattaci. Oltre la difesa: perché serve un Utility Manager La nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. Essere protetti dalle telefonate moleste è importante, ma per scegliere davvero bene serve qualcosa in più. “Serve qualcuno che sappia leggere una bolletta, verificarne con precisione la correttezza, individuare errori e sprechi, ed orientare la scelta in funzione dei consumi reali e delle specifiche esigenze di ogni consumatore, privato o business. Questo è esattamente il lavoro dell’Utility Manager.” L’Utility Manager è un consulente specializzato nei servizi di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, che ha seguito un percorso di formazione specifico e superato un esame di certificazione, garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In sintesi Dal 19 giugno 2026 il contratto di luce o gas concluso al telefono senza il tuo consenso preventivo è nullo, e a doverlo provare è il fornitore. Una tutela in più — che funziona ancora meglio se accompagnata da una consulenza qualificata che ti aiuti a leggere davvero le tue bollette e proteggerti. Domande frequenti I contratti firmati al telefono prima del 19 giugno 2026 sono nulli? No. La norma non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Cosa significa “consenso esplicito e preventivo”? Che il consumatore deve aver autorizzato in anticipo, in modo libero, specifico e documentabile, non solo la firma del contratto ma anche l’essere contattato per proposte commerciali. Il consenso deve rispettare il GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Su chi ricade l’onere della prova? Sul fornitore. È il venditore a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto telefonico è nullo a tutti gli effetti. Ho un contratto che non ho mai richiesto: cosa posso fare? Conviene far analizzare il contratto e le bollette da un consulente qualificato, che può verificare la regolarità del consenso, individuare eventuali errori o costi non dovuti e indicare il percorso di contestazione più adatto al tuo caso. Chi è l’Utility Manager? È un consulente specializzato in energia, gas e telecomunicazioni che ha superato un esame di certificazione, a garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Hai dubbi su una bolletta o su un contratto? Logica Media Service affianca famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni con consulenza energetica certificata dal 2004. Non vendiamo energia: portiamo chiarezza. 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I" CORRISPETTIVI DI CAPACITÀ " sono stati introdotti già a gennaio 2022 da ARERA per remunerare le attività di TERNA SPA; L’obiettivo dell’applicazione di questo onere (secondo ARERA) è quello di spingere i consumatori a spostare il più possibile i consumi nell’arco di determinati giorni dell'anno, evitando concentrazione in determinati orari, che possano provocare sovraccarichi della rete; Per questo motivo Terna ha deciso di suddividere questo onere tra orari di: PICCO (quando il costo aggiuntivo è di circa 6,5 centesimi€/kWh ) e Fuori Picco (costo aggiuntivo aggiornato trimestralmente da Arera, che ad oggi è di 2,996 millesimi€/kWh ) Le ore totali dell’anno sono 8.760, suddivise per il Capacity Market in 500 ore di Picco concentrate soprattutto in giornate dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e LUGLIO e le restanti ore di fuori picco pari ad 8.260 Si cerca in questo modo di invogliare le aziende a consumare meno in quelle 500 ore dell' anno di maggiore sovraccarico delle reti elettriche italiane;
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Sui mercati all’ingrosso Europei del Gas metano si è vista finalmente, nonostante la stagione pre-invernale, una discesa sotto soglie psicologiche importanti delle quotazioni sia nel breve che lungo termine. L'indice TTF è al momento (1 dicembre 2025) sotto i 30 €, con riflessi che potranno vedersi tangibilmente sulle bollette del mercato libero, in quanto questo rende possibili ribassi importanti rispetto ai picchi degli ultimi anni, se forniti in bolletta con la tariffa giusta. ASSIUM, l’associazione italiana degli Utility Manager, sintetizza così: “Inverno senza rincari, prezzi del gas in calo” . Tradotto: il contesto è favorevole per rinegoziare o cambiare offerta qualora non ne abbiate già una correttamente in linea con il mercato attuale, scegliendo tra fisso, variabile o formule miste in base ai propri profili di consumo abitudinali.
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