13 società di vendita di energia elettrica e gas sotto inchiesta

Vito Palladino • 24 ottobre 2020

L’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per 13 società di vendita di energia elettrica e gas.


Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo, Audax, Argos le società interessate 
dove nello specifico viene segnalata la mancata trasparenza delle condizioni economiche, sia nei contratti che nelle pubblicità, dove non sono illustrate chiaramente le condizioni del prezzo finale che il consumatore finirà a pagare realmente.

Oggi il nostro scopo, attraverso questo articolo, non è quello di esprimere giudizi su queste società coinvolte in questa ennesima istruttoria, ma bensì poter spiegare com’è possibile arrivare a far sì che l’AGCM si mobiliti, spingendo tutti gli utenti che trovano diversità rispetto a quanto a loro proposto, a fare segnalazioni all'autorità garante.

Continuamente ascoltiamo lamentele di aziende che si trovano in situazioni imbarazzanti derivanti da continue chiamate commerciali aggressive o da pratiche commerciali scorrette, ovvero :
venditori che promettono una cosa e bollette successive che esprimono altro, a causa di mal venduto o contratti con condizioni economiche ingannevoli.

L’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è una Autorità, amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo.
È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

Sul sito dell’AGCM è disponibile una sezione per presentare le proprie segnalazioni in merito a telemarketing selvaggio, pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole non solo per il comparto energetico ma per tutto ciò che riguarda il commercio.

La singola segnalazione con molta probabilità non solleverà un polverone, ma se i numeri diventano interessanti ecco che si incomincia a muovere la macchina, avviando le istruttorie.

Poi saranno i controlli effettuati a decidere il da farsi con sanzioni, penali o altre tipologie di provvedimenti.

Basta pensare che nel 2018 il totale delle sanzioni emesse è uguale a 380 milioni di euro.

Per cambiare le cose occorre muoversi dal basso e gli strumenti per poterlo fare ci sono tutti!

Noi siamo tra quelli che promuoviamo il diffondere delle segnalazioni, perché i primi ad esser danneggiati da comportamenti ingannevoli, sono proprio tutti coloro che lavorano in maniera professionali in questi settori, spesso associati da consumatori che fanno "di tutta l'erba un fascio" inconsapevoli che come in qualunque settore, c'è chi lavora professionalmente da anni e chi si improvvisa esperto di settore per arrotondare per un breve periodo.

Ma come fare per aprire una segnalazione tramite AGCM?
Le modalità di segnalazione sono 3, ovvero tramite:
-Posta ordinaria inviando la segnalazione a 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
-segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it ;
- compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line (QUI) a seguito di registrazione.

questo articolo ci dedicheremo alla procedura online.

Come prima cosa occorre andare nella sezione “Segnala online”, puoi tranquillamente arrivarci cliccando qui.

Chi può effettuare segnalazioni all’AGCM?
Le segnalazioni possono essere effettuate da singoli cittadini o da imprese, società e i liberi professionisti.

Cosa succede una volta inviata la segnalazione tramite l’AGCM?
Una volta che la segnalazione è pervenuta all’Autorità, questa sarà attribuita per competenza alla Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, di conseguenza gli uffici provvederanno a verificare la rilevanza dei fatti segnalati e a comunicarti l’eventuale avvio di un procedimento istruttorio.

Tendenzialmente il termine da tenere in considerazione è quello dei 180 giorni, difatti trascorsi tali giorni e non avendo ricevuto nessun esito da parte dell’AGCM, ciò vorrà dire che la segnalazione è stata archiviata o in alternative non ci sono i requisiti per la procedibilità. Nulla vieta però all’AGCM stessa di ritornare successivamente alla segnalazione per ulteriori approfondimenti.

Come vedi gli strumenti per la tutela del consumatore ci sono e sono anche diversi, occorre solamente conoscerli ed utilizzarli al meglio per far valere i propri diritti e le proprie ragioni.

Sappiamo che sarebbe meglio che queste cose non accadessero e che fosse lo Stato in primis a tutelarci, tuttavia i settori sono molteplici e non sempre tutto può filare per il verso giusto.

In alternativa a ciò, per non stare dietro a tutte queste procedure, valutare continuamente offerte commerciali senza capirne l'effettiva convenienza e cercare sistemi strani per risparmiare, hai la possibilità di avvalerti di un Energy Manager a te dedicato per evitare di stare continuamente dietro a contratti, bollette ed offerte commerciali.


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Autore: Vito Palladino • 21 giugno 2026
Normativa & Tutela del consumatore Dal 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato energetico italiano: i contratti di luce e gas conclusi telefonicamente, senza un consenso esplicito e preventivo a essere contattati, sono nulli a tutti gli effetti . 19 giugno 2026 È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli . Per oltre un decennio famiglie e imprese si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano dati estorti e recuperati in maniera "fraudolenta". Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo. Il mercato dell’energia non può essere un far west.” — Vito Palladino, titolare LMS e Delegato Regionale per ASSIUM Basilicata Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore , che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso. La norma non è retroattiva: cosa fare per i contratti precedenti Un punto importante da chiarire: la norma vale solo per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 . Per quelli precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Se hai il dubbio di aver firmato — o di non aver mai firmato — un contratto che non avevi richiesto, conviene farlo analizzare da un professionista, contattaci. Oltre la difesa: perché serve un Utility Manager La nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. Essere protetti dalle telefonate moleste è importante, ma per scegliere davvero bene serve qualcosa in più. “Serve qualcuno che sappia leggere una bolletta, verificarne con precisione la correttezza, individuare errori e sprechi, ed orientare la scelta in funzione dei consumi reali e delle specifiche esigenze di ogni consumatore, privato o business. Questo è esattamente il lavoro dell’Utility Manager.” L’Utility Manager è un consulente specializzato nei servizi di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, che ha seguito un percorso di formazione specifico e superato un esame di certificazione, garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In sintesi Dal 19 giugno 2026 il contratto di luce o gas concluso al telefono senza il tuo consenso preventivo è nullo, e a doverlo provare è il fornitore. Una tutela in più — che funziona ancora meglio se accompagnata da una consulenza qualificata che ti aiuti a leggere davvero le tue bollette e proteggerti. Domande frequenti I contratti firmati al telefono prima del 19 giugno 2026 sono nulli? No. La norma non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Cosa significa “consenso esplicito e preventivo”? Che il consumatore deve aver autorizzato in anticipo, in modo libero, specifico e documentabile, non solo la firma del contratto ma anche l’essere contattato per proposte commerciali. Il consenso deve rispettare il GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Su chi ricade l’onere della prova? Sul fornitore. È il venditore a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto telefonico è nullo a tutti gli effetti. Ho un contratto che non ho mai richiesto: cosa posso fare? Conviene far analizzare il contratto e le bollette da un consulente qualificato, che può verificare la regolarità del consenso, individuare eventuali errori o costi non dovuti e indicare il percorso di contestazione più adatto al tuo caso. Chi è l’Utility Manager? È un consulente specializzato in energia, gas e telecomunicazioni che ha superato un esame di certificazione, a garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Hai dubbi su una bolletta o su un contratto? Logica Media Service affianca famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni con consulenza energetica certificata dal 2004. Non vendiamo energia: portiamo chiarezza. Richiedi un’analisi gratuita → Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata. 💡 Il nostro consiglio Affidati a chi ti può seguire davvero , conosce le regole del mercato e ti tutela nel tempo. 📞 Hai dubbi sulla tua bolletta? chiedici una verifica ✅ Puoi avere un controllo gratuito!!! Non restare con il dubbio e renditi consapevole. chiama o scrivi: 📞 0971.1746521 – 0835.1700051 ✉️ info@logicamediaservice.it 📍 Puoi anche fissare un appuntamento e venire a trovarci in una delle nostre sedi: Via della Tecnica 18 – Potenza (PZ) Via Trabaci 22/8 - Matera (MT) COSA NE PENSI DELL' ARGOMENTO? CHIEDI QUALSIASI COSA E SAREMO FELICI DI CONFRONTARCI CON TE
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I" CORRISPETTIVI DI CAPACITÀ " sono stati introdotti già a gennaio 2022 da ARERA per remunerare le attività di TERNA SPA; L’obiettivo dell’applicazione di questo onere (secondo ARERA) è quello di spingere i consumatori a spostare il più possibile i consumi nell’arco di determinati giorni dell'anno, evitando concentrazione in determinati orari, che possano provocare sovraccarichi della rete; Per questo motivo Terna ha deciso di suddividere questo onere tra orari di: PICCO (quando il costo aggiuntivo è di circa 6,5 centesimi€/kWh ) e Fuori Picco (costo aggiuntivo aggiornato trimestralmente da Arera, che ad oggi è di 2,996 millesimi€/kWh ) Le ore totali dell’anno sono 8.760, suddivise per il Capacity Market in 500 ore di Picco concentrate soprattutto in giornate dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e LUGLIO e le restanti ore di fuori picco pari ad 8.260 Si cerca in questo modo di invogliare le aziende a consumare meno in quelle 500 ore dell' anno di maggiore sovraccarico delle reti elettriche italiane;
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Sui mercati all’ingrosso Europei del Gas metano si è vista finalmente, nonostante la stagione pre-invernale, una discesa sotto soglie psicologiche importanti delle quotazioni sia nel breve che lungo termine. L'indice TTF è al momento (1 dicembre 2025) sotto i 30 €, con riflessi che potranno vedersi tangibilmente sulle bollette del mercato libero, in quanto questo rende possibili ribassi importanti rispetto ai picchi degli ultimi anni, se forniti in bolletta con la tariffa giusta. ASSIUM, l’associazione italiana degli Utility Manager, sintetizza così: “Inverno senza rincari, prezzi del gas in calo” . Tradotto: il contesto è favorevole per rinegoziare o cambiare offerta qualora non ne abbiate già una correttamente in linea con il mercato attuale, scegliendo tra fisso, variabile o formule miste in base ai propri profili di consumo abitudinali.
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