Energia Reattiva: cos'è e quanto ci costa
Vito Palladino • 22 aprile 2020
Molti imprenditori si cimentano, di tanto in tanto, nella lettura della fattura di energia elettrica della propria azienda.
D’altronde, tenere i costi sotto controllo è una delle attività più importanti di ogni imprenditore, per questo motivo imparare a leggere la bolletta dell’energia è di estrema importanza.
Solo capendo cosa c’è al suo interno si può capire come poter risparmiare.
Certo, non è un compito facile, molte volte anche professionisti hanno qualche difficoltà, figuriamoci quindi chi non la fa di mestiere. Infatti, mi capita spesso di essere contattato da persone che mi chiedono come mai, nella bolletta che hanno ricevuto questo mese, è presente la voce “Energia Reattiva”
che pesa sull’importo totale degli “Oneri di Sistema e Trasporto” e che nei mesi precedenti non era presente.
Se anche a te è capitato di trovare questa voce all’interno della tua bolletta e ti stai ancora chiedendo che cosa sia, allora continua a leggere perché vedremo di fare massima chiarezza su questo argomento.
Energia Attiva vs. Energia Reattiva
Se prendi in mano la tua bolletta potrai notare che, nella parte relativa ai consumi, puoi trovare due voci distinte: Energia Attiva ed Energia Reattiva.
L’energia attiva è semplicemente l’energia elettrica che viene prelevata e consumata dal tuo impianto.
Quindi, quando parliamo di consumo di energia elettrica in bolletta si fa sempre riferimento all’Energia Attiva e viene quantificata in kWh (kilowattora).
L’energia reattiva, invece, è l’energia che viene assorbita dai macchinari elettrici ma che non viene effettivamente impegnata in lavoro, cioè in calore, forza o movimento (dipende dal lavoro a cui è dedicato il macchinario). Senza scendere in dettagli troppo tecnici che risulterebbero complessi e noiosi, possiamo immaginare l’energia reattiva che scorre avanti e indietro tra il macchinario ed il generatore ma senza essere mai realmente consumata.
Quindi il tuo impianto la assorbe dalla rete elettrica (passando per il contatore), ma poi questa energia continua a circolare all’interno dell’impianto senza essere effettivamente utilizzata.
L’energia reattiva quindi può essere presente in bolletta come no e la sua unità di misura non è il kWh come per l’energia attiva, ma è il kvarh. Il var in elettrotecnica rappresenta il voltampere reattivo, ossia l’unità di misura della potenza reattiva.
Perché si paga l’energia reattiva in bolletta?
Ora che abbiamo ben chiaro che cos’è l’energia reattiva, la domanda può sorgere spontanea:
“Se l’energia reattiva è l’energia che non viene effettivamente consumata, perché la devo pagare in bolletta?”
La domanda è lecita, ma la risposta è scontata:
anche se questa energia effettivamente non la consumi, viene comunque trasportata sulla rete elettrica nazionale producendo delle perdite sulle linee di distribuzione. Quindi, più alta è l’energia reattiva del tuo impianto e più il costo del trasporto dell’energia elettrica è maggiore.
Un impianto che assorbe molta più energia di quella necessaria, energia che in gran parte non viene nemmeno utilizzata, genera inevitabilmente un danno economico indesiderato dal distributore. Motivo per cui viene poi caricato al cliente sotto forma di penale.
Quanto costa l’Energia Reattiva in Bolletta?
L’Autorità aggiorna regolarmente i corrispettivi che si pagano per l’energia reattiva. La tariffa delle penali varia in base alla percentuale di energia reattiva rispetto all’energia attiva, rilevata in ciascuna fascia oraria
(F1, F2, F3)
Inoltre, le penali per l’energia reattiva vengono addebitate solamente agli utenti con potenza superiore a 16,5 kW (utenze con contatore trifase).
A tutti gli altri invece non viene applicata nessuna penale.
i corrispettivi sono i seguenti:
0.00744 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
0.0096 €/Kvarh alimentati in BT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
0.0025 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 33% dell’energia attiva (sia F1 che F2);
0.00328 €/Kvarh alimentati in MT con energia reattiva superiore al 75% dell’energia attiva (sia F1 che F2).
Come riconoscerla in Bolletta.
Dal momento che avere energia reattiva è del tutto normale e dal momento che va in penale solo se supera determinate percentuali, è utile capire a colpo d’occhio se all’interno della bolletta è presente la penale oppure no, senza consultare necessariamente i dettagli e andare a consultare le decine di voci che sono presenti.
Dal punto di vista tecnico, lo sfasamento è indicato con il fattore di potenza, anche chiamato cos φ. In condizioni ottimali il fattore dovrebbe tendere a uno, che corrisponde al valore massimo rilevato quando corrente e tensione risultano in fase.
In bolletta infatti, vicino alla tabella dei consumi, viene riportato il fattore di potenza. Se il valore è compreso tra 0,95 e 1 significa che l’impianto è in fase e non stai pagando penali, se è inferiore a 0,95 o superiore a 1,0 allora sei in penale.
Cause e Soluzioni
L’energia reattiva è legata allo sfasamento tra la tensione e la corrente elettrica che, in linea teorica, dovrebbe essere minimo (quasi inesistente). Tuttavia, questa energia reattiva è necessaria per il funzionamento dell’intero impianto e dei vari macchinari che lo compongono, motivo per cui non potrà mai essere eliminata del tutto. Non la si può eliminare, ma la si può limitare con un piccolo accorgimento, cioè con il rifasamento dell’impianto.
Il rifasamento può essere fatto o da un tecnico elettricista in grado di fare il lavoro o con l’installazione di un “Rifasatore”.
Questo metodo consiste nel collegare dei condensatori di rifasamento in parallelo ai carichi. I condensatori funzionano come generatori di potenza reattiva e forniscono l’energia reattiva necessaria che così non viene prelevata dalla rete elettrica. In questo modo si riduce l’intensità di corrente circolante e lo sfasamento tra tensione e corrente.
Con un impianto correttamente rifasato pagherai in bolletta solo l’energia che effettivamente utilizzi.
Il rifasamento inoltre comporta anche molti altri benefici:
diminuzione delle perdite di energia per riscaldamento dei cavi,
maggiore potenzialità dell’impianto,
minore riscaldamento del trasformatore.
Spero di esserti stato d’aiuto e di essere riuscito a spiegare questo argomento spinoso in modo limpido e semplice.
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Normativa & Tutela del consumatore Dal 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato energetico italiano: i contratti di luce e gas conclusi telefonicamente, senza un consenso esplicito e preventivo a essere contattati, sono nulli a tutti gli effetti . 19 giugno 2026 È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli . Per oltre un decennio famiglie e imprese si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano dati estorti e recuperati in maniera "fraudolenta". Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo. Il mercato dell’energia non può essere un far west.” — Vito Palladino, titolare LMS e Delegato Regionale per ASSIUM Basilicata Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore , che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso. La norma non è retroattiva: cosa fare per i contratti precedenti Un punto importante da chiarire: la norma vale solo per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 . Per quelli precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Se hai il dubbio di aver firmato — o di non aver mai firmato — un contratto che non avevi richiesto, conviene farlo analizzare da un professionista, contattaci. Oltre la difesa: perché serve un Utility Manager La nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. Essere protetti dalle telefonate moleste è importante, ma per scegliere davvero bene serve qualcosa in più. “Serve qualcuno che sappia leggere una bolletta, verificarne con precisione la correttezza, individuare errori e sprechi, ed orientare la scelta in funzione dei consumi reali e delle specifiche esigenze di ogni consumatore, privato o business. Questo è esattamente il lavoro dell’Utility Manager.” L’Utility Manager è un consulente specializzato nei servizi di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, che ha seguito un percorso di formazione specifico e superato un esame di certificazione, garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In sintesi Dal 19 giugno 2026 il contratto di luce o gas concluso al telefono senza il tuo consenso preventivo è nullo, e a doverlo provare è il fornitore. Una tutela in più — che funziona ancora meglio se accompagnata da una consulenza qualificata che ti aiuti a leggere davvero le tue bollette e proteggerti. Domande frequenti I contratti firmati al telefono prima del 19 giugno 2026 sono nulli? No. La norma non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Cosa significa “consenso esplicito e preventivo”? Che il consumatore deve aver autorizzato in anticipo, in modo libero, specifico e documentabile, non solo la firma del contratto ma anche l’essere contattato per proposte commerciali. Il consenso deve rispettare il GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Su chi ricade l’onere della prova? Sul fornitore. È il venditore a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto telefonico è nullo a tutti gli effetti. Ho un contratto che non ho mai richiesto: cosa posso fare? Conviene far analizzare il contratto e le bollette da un consulente qualificato, che può verificare la regolarità del consenso, individuare eventuali errori o costi non dovuti e indicare il percorso di contestazione più adatto al tuo caso. Chi è l’Utility Manager? È un consulente specializzato in energia, gas e telecomunicazioni che ha superato un esame di certificazione, a garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Hai dubbi su una bolletta o su un contratto? Logica Media Service affianca famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni con consulenza energetica certificata dal 2004. Non vendiamo energia: portiamo chiarezza. 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La revoca da parte dei Fornitori di Energia Elettrica e Gas Italiani delle offerte a prezzo fisso per le PMI trasferisce l'incertezza geopolitica direttamente sui bilanci delle stesse. Per una PMI, l'energia non è una voce di costo marginale: può incidere dal 15% al 35% dei costi operativi totali a seconda del settore. Quando il mercato energetico esplode — come sta accadendo in queste settimane a causa della crisi in Medio Oriente — ogni giorno senza una strategia può valere migliaia di euro. Questo articolo è per gli imprenditori che vogliono capire cosa sta succedendo e cosa fare concretamente adesso.

“Non è solo PUN o prezzo fisso. Nel 2026 aumentano voci di sistema che incidono su tutti, indipendentemente dal fornitore.” Tra l'ultimo trimestre 2025 ed il primo 2026 ci accorgiamo che anche non cambiando nulla del nostro modo di consumare ed a parità di tariffa di vendita della materia prima energetica, andremo a pagare di più a causa dell' aumento di Dispacciamento e Capacity Market , voci che Arera e Terna hanno aggiornato nostro malgrado in aumento e che graveranno in maggior modo sulle nostre bollette.

I" CORRISPETTIVI DI CAPACITÀ " sono stati introdotti già a gennaio 2022 da ARERA per remunerare le attività di TERNA SPA; L’obiettivo dell’applicazione di questo onere (secondo ARERA) è quello di spingere i consumatori a spostare il più possibile i consumi nell’arco di determinati giorni dell'anno, evitando concentrazione in determinati orari, che possano provocare sovraccarichi della rete; Per questo motivo Terna ha deciso di suddividere questo onere tra orari di: PICCO (quando il costo aggiuntivo è di circa 6,5 centesimi€/kWh ) e Fuori Picco (costo aggiuntivo aggiornato trimestralmente da Arera, che ad oggi è di 2,996 millesimi€/kWh ) Le ore totali dell’anno sono 8.760, suddivise per il Capacity Market in 500 ore di Picco concentrate soprattutto in giornate dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e LUGLIO e le restanti ore di fuori picco pari ad 8.260 Si cerca in questo modo di invogliare le aziende a consumare meno in quelle 500 ore dell' anno di maggiore sovraccarico delle reti elettriche italiane;

Sui mercati all’ingrosso Europei del Gas metano si è vista finalmente, nonostante la stagione pre-invernale, una discesa sotto soglie psicologiche importanti delle quotazioni sia nel breve che lungo termine. L'indice TTF è al momento (1 dicembre 2025) sotto i 30 €, con riflessi che potranno vedersi tangibilmente sulle bollette del mercato libero, in quanto questo rende possibili ribassi importanti rispetto ai picchi degli ultimi anni, se forniti in bolletta con la tariffa giusta. ASSIUM, l’associazione italiana degli Utility Manager, sintetizza così: “Inverno senza rincari, prezzi del gas in calo” . Tradotto: il contesto è favorevole per rinegoziare o cambiare offerta qualora non ne abbiate già una correttamente in linea con il mercato attuale, scegliendo tra fisso, variabile o formule miste in base ai propri profili di consumo abitudinali.

L' ASOS è tornata in bolletta. Parliamo della quota degli oneri generali legata al sostegno alle rinnovabili e alla cogenerazione. È una voce nazionale, uguale per tutti a parità di classe tariffaria, definita da ARERA e non dipendente dal fornitore. Nel secondo e nel terzo trimestre 2025 le imprese in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW hanno avuto ASOS azzerata. Era una misura temporanea introdotta a sostegno delle PMI dal governo. Dal primo ottobre 2025 l’Autorità ha riattivato le aliquote, per cui dalle fatture di competenza dei consumi di ottobre 2025 vedrete di nuovo la componente applicata. L' ASOS incide sui costi variabili a kWh ed in molte forniture artigiane e PMI pesa in modo visibile in quanto per il quarto trimestre 2025 è un valore superiore ai quattro centesimi a kWh.



