Credito d'imposta anche per piccoli contatori

Vito Palladino • 19 settembre 2022

NOVITA' CREDITO D'IMPOSTA PER LE BOLLETTE ENERGETICHE DI AZIENDE CON CONTATORI DA 4,5 kW DI POTENZA DISPONIBILE

e PUBBLICAZIONE CODICI TRIBUTO UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE F24 per il III TRIMESTRE 2022

E' finalmente comparsa nel testo del Decreto aiuti un' estensione che non può che far piacere alle piccole aziende,

in quanto è stata estesa la platea delle partite iva che potranno beneficiare del credito d'imposta sulle bollette di energia elettrica, con percentuale del credito che viene passata dal 15 al 30% per queste categorie.


Nel momento in cui scriviamo si tratta ancora di una bozza di decreto, ma sarà confermata a breve;


Alle Imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW

è destinato un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30% della spesa sostenuta sulle bollette del consumo dei mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2022, inerente la voce della "Componente energetica";

Per averne diritto, le aziende, dovranno semplicemente dimostrare di aver effettivamente

pagato nel 3' TRIMESTRE 2022 un importo maggiorato di almeno il 30%

rispetto al prezzo medio corrispondente riferito al medesimo 3' trimestre dell'anno 2019.


Rimarranno naturalmente in vigore gli attuali benefici sotto-forma di crediti d'imposta, già in vigore per le aziende con contatori superiori ai 16,5 kW di potenza disponibile, con proroga del credito che però aumenterà per questa categoria dal 15% al 30% e  sarà da utilizzare quindi anche per la spesa della materia energia utilizzata nei mesi di LUGLIO-AGOSTO e SETTEMBRE 2022 così come era stato per il trimestre precedente.


Arrivano inoltre dall'Agenzia delle Entrate i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto alle imprese anche per il terzo trimestre 2022.

Le istruzioni per la compilazione del modello F24 sono contenute nella risoluzione n. 49/E del 16 settembre.


Sono cinque i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate per la compensazione del bonus energia e gas, in relazione alle diverse misure introdotte dal Decreto Aiuti bis a tutela delle imprese.


In particolare, per l’uso nel modello F24 dei crediti d’imposta riconosciuti le imprese dovranno indicare i seguenti codici tributo:

  • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) - art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

I bonus energia elettrica e gas  dovranno essere utilizzati in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.


L’utilizzo in compensazione dei cinque crediti d’imposta sarà ammesso entro la data del 31 dicembre 2022, mediante i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 16 settembre.





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Autore: Vito Palladino • 21 giugno 2026
Normativa & Tutela del consumatore Dal 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato energetico italiano: i contratti di luce e gas conclusi telefonicamente, senza un consenso esplicito e preventivo a essere contattati, sono nulli a tutti gli effetti . 19 giugno 2026 È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli . Per oltre un decennio famiglie e imprese si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano dati estorti e recuperati in maniera "fraudolenta". Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo. Il mercato dell’energia non può essere un far west.” — Vito Palladino, titolare LMS e Delegato Regionale per ASSIUM Basilicata Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore , che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso. La norma non è retroattiva: cosa fare per i contratti precedenti Un punto importante da chiarire: la norma vale solo per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 . Per quelli precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Se hai il dubbio di aver firmato — o di non aver mai firmato — un contratto che non avevi richiesto, conviene farlo analizzare da un professionista, contattaci. Oltre la difesa: perché serve un Utility Manager La nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. Essere protetti dalle telefonate moleste è importante, ma per scegliere davvero bene serve qualcosa in più. “Serve qualcuno che sappia leggere una bolletta, verificarne con precisione la correttezza, individuare errori e sprechi, ed orientare la scelta in funzione dei consumi reali e delle specifiche esigenze di ogni consumatore, privato o business. Questo è esattamente il lavoro dell’Utility Manager.” L’Utility Manager è un consulente specializzato nei servizi di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, che ha seguito un percorso di formazione specifico e superato un esame di certificazione, garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In sintesi Dal 19 giugno 2026 il contratto di luce o gas concluso al telefono senza il tuo consenso preventivo è nullo, e a doverlo provare è il fornitore. Una tutela in più — che funziona ancora meglio se accompagnata da una consulenza qualificata che ti aiuti a leggere davvero le tue bollette e proteggerti. Domande frequenti I contratti firmati al telefono prima del 19 giugno 2026 sono nulli? No. La norma non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Cosa significa “consenso esplicito e preventivo”? Che il consumatore deve aver autorizzato in anticipo, in modo libero, specifico e documentabile, non solo la firma del contratto ma anche l’essere contattato per proposte commerciali. Il consenso deve rispettare il GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Su chi ricade l’onere della prova? Sul fornitore. È il venditore a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto telefonico è nullo a tutti gli effetti. Ho un contratto che non ho mai richiesto: cosa posso fare? Conviene far analizzare il contratto e le bollette da un consulente qualificato, che può verificare la regolarità del consenso, individuare eventuali errori o costi non dovuti e indicare il percorso di contestazione più adatto al tuo caso. Chi è l’Utility Manager? È un consulente specializzato in energia, gas e telecomunicazioni che ha superato un esame di certificazione, a garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Hai dubbi su una bolletta o su un contratto? Logica Media Service affianca famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni con consulenza energetica certificata dal 2004. Non vendiamo energia: portiamo chiarezza. Richiedi un’analisi gratuita → Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata. 💡 Il nostro consiglio Affidati a chi ti può seguire davvero , conosce le regole del mercato e ti tutela nel tempo. 📞 Hai dubbi sulla tua bolletta? chiedici una verifica ✅ Puoi avere un controllo gratuito!!! Non restare con il dubbio e renditi consapevole. chiama o scrivi: 📞 0971.1746521 – 0835.1700051 ✉️ info@logicamediaservice.it 📍 Puoi anche fissare un appuntamento e venire a trovarci in una delle nostre sedi: Via della Tecnica 18 – Potenza (PZ) Via Trabaci 22/8 - Matera (MT) COSA NE PENSI DELL' ARGOMENTO? CHIEDI QUALSIASI COSA E SAREMO FELICI DI CONFRONTARCI CON TE
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I" CORRISPETTIVI DI CAPACITÀ " sono stati introdotti già a gennaio 2022 da ARERA per remunerare le attività di TERNA SPA; L’obiettivo dell’applicazione di questo onere (secondo ARERA) è quello di spingere i consumatori a spostare il più possibile i consumi nell’arco di determinati giorni dell'anno, evitando concentrazione in determinati orari, che possano provocare sovraccarichi della rete; Per questo motivo Terna ha deciso di suddividere questo onere tra orari di: PICCO (quando il costo aggiuntivo è di circa 6,5 centesimi€/kWh ) e Fuori Picco (costo aggiuntivo aggiornato trimestralmente da Arera, che ad oggi è di 2,996 millesimi€/kWh ) Le ore totali dell’anno sono 8.760, suddivise per il Capacity Market in 500 ore di Picco concentrate soprattutto in giornate dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e LUGLIO e le restanti ore di fuori picco pari ad 8.260 Si cerca in questo modo di invogliare le aziende a consumare meno in quelle 500 ore dell' anno di maggiore sovraccarico delle reti elettriche italiane;
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Sui mercati all’ingrosso Europei del Gas metano si è vista finalmente, nonostante la stagione pre-invernale, una discesa sotto soglie psicologiche importanti delle quotazioni sia nel breve che lungo termine. L'indice TTF è al momento (1 dicembre 2025) sotto i 30 €, con riflessi che potranno vedersi tangibilmente sulle bollette del mercato libero, in quanto questo rende possibili ribassi importanti rispetto ai picchi degli ultimi anni, se forniti in bolletta con la tariffa giusta. ASSIUM, l’associazione italiana degli Utility Manager, sintetizza così: “Inverno senza rincari, prezzi del gas in calo” . Tradotto: il contesto è favorevole per rinegoziare o cambiare offerta qualora non ne abbiate già una correttamente in linea con il mercato attuale, scegliendo tra fisso, variabile o formule miste in base ai propri profili di consumo abitudinali.
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