BONUS COLONNINE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI : Domande sul portale INVITALIA dal 26 Ottobre al 30 Novembre

24 ottobre 2023

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l'acquisto e

l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Il contributo in conto capitale è concesso ed erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica - MASE (DM 25 agosto 2021) ed è gestito da Invitalia. Le risorse disponibili sono pari a 87,5

milioni di euro.


A chi si rivolge:


Imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei

seguenti requisiti:


• hanno sede sul territorio italiano;

• risultano attive e iscritte al Registro delle imprese;

• non sono in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;

• sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante

dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);

• sono in regola con gli adempimenti fiscali;

• non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra

situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;

• non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all'importo

delle agevolazioni concesse a valere sulla presente misura, determini il superamento dei massimali

previsti dal regolamento de minimis;

• non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dalla presente misura,

alcun altro contributo pubblico;

• non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

• non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui

quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione

europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;

• sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di

agevolazioni.


Professionisti in possesso dei seguenti requisiti:


• presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate,

non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo previsto

dalla presente misura. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore

dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a 20.000 euro;

• non hanno ricevuto né successivamente hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli

aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

• sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di

agevolazioni;

• sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

• sono in regola con gli adempimenti fiscali;

• non hanno ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo previsto dal presente decreto,

alcun altro contributo pubblico.


Cosa si può fare:


Il contributo può essere richiesto per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica dei

veicoli. Sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore

del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:


A - L'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica:


• in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

o wallbox con un solo punto di ricarica

o colonnine con due punti di ricarica


• e/o in corrente continua:

o fino a 50 kW

o oltre 50 kW

o oltre 100 kW

Con le seguenti caratteristiche:

• nuove di fabbrica

• con potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola

fase

• in regola con i requisiti minimi previsti dalla Delibera dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e

ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020, art. 4

• collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità, , cioè di proprietà dei soggetti

beneficiari o da essi regolarmente detenute

• realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M.

37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva


Sono comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente

necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio.


B - La connessione alla rete elettrica così come da preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di

rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle

infrastrutture di ricarica;


C - Le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo

totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica.


Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo, le spese per:

• imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;

• consulenze di qualsiasi genere, ad eccezione di quelle previste alla lettera c);

• terreni e immobili;

• acquisto di servizi diversi da quelli previsti dalle precedenti lettere b) e c), anche se funzionali

all'istallazione;

• autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all'esercizio.



Le agevolazioni

Il contributo in conto capitale:


• può essere concesso dal MASE per un importo pari al 40% delle spese ammissibili

• è concesso, nel limite della dotazione disponibile, nell'ambito del massimale de minimis previsto

per il settore di riferimento (Regolamento UE N. 1407/2013; Regolamento UE N. 1408/2013;

Regolamento UE N. 717/2014)

• non è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per le stesse

spese

• ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.


Per le spese destinate all'acquisto e alla messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese quelle per

l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i

dispositivi per il monitoraggio, si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:


• infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:

o wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 € per singolo dispositivo;

o colonnine con due punti di ricarica: 8.000 € per singola colonnina.


• infrastrutture di ricarica in corrente continua:

o fino a 50 kW: 1000 €/kW;

o oltre 50 kW: 50.000 € per singola colonnina;

o oltre 100 kW: 75.000 € per singola colonnina.


Presenta la domanda

Per gli interventi previsti alle lettere a) e c) del D.M. 358 del 25 agosto 2021:

sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia, a partire dalle

ore 10.00 del 26 ottobre 2023.


L'invio delle domande online da parte di imprese e professionisti sarà invece possibile, sempre sulla stessa

piattaforma, a partire dal 10 novembre 2023 e fino al 30 novembre 2023, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì

al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, esclusivamente per:

• acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000,00

euro da parte di imprese;

• acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti, che presentano un

volume d'affari non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica. Per i professionisti che

applicano il regime forfettario, il valore dell'infrastruttura di ricarica non può essere superiore a

20.000,00 euro (il volume d'affari è desumibile al rigo VE50 dall'ultima dichiarazione IVA trasmessa

all'Agenzia delle Entrate)


Per accedere alla piattaforma di domanda online, sarà necessario essere muniti di sistema pubblico di

identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) e di una PEC

attiva.


Solo per gli interventi previsti dalla lettera b) del D.M. 358 del 25 agosto 2021:

• acquisti e installazioni di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a

375.000,00 euro da parte di imprese

le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica

certificata (PEC), attiva e risultante da Registro delle Imprese, al seguente indirizzo

PEC: CRE1@postacert.invitalia.it

dalle ore 10.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle 17.00 del 30 novembre 2023.


Per tutte le tipologie di intervento, le domande presentate attraverso canali e/o tempistiche non

conformi a quanto sopra indicato sono considerate irricevibili e non saranno prese in esame da Invitalia.



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Autore: Vito Palladino • 21 giugno 2026
Normativa & Tutela del consumatore Dal 19 giugno 2026 cambia una delle regole più importanti del mercato energetico italiano: i contratti di luce e gas conclusi telefonicamente, senza un consenso esplicito e preventivo a essere contattati, sono nulli a tutti gli effetti . 19 giugno 2026 È entrata pienamente in vigore una delle norme più attese degli ultimi anni nel settore dei servizi energetici. Il Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — il cosiddetto “Decreto Bollette” — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente, in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore a essere contattato, sono nulli . Per oltre un decennio famiglie e imprese si sono ritrovate cambiate di fornitore senza averlo mai chiesto, con bollette più care e contratti perfezionati da operatori che utilizzavano dati estorti e recuperati in maniera "fraudolenta". Il risultato è stato una diffusa perdita di fiducia verso l’intero settore. Questa norma riequilibra finalmente il rapporto tra chi vende e chi acquista energia. “Parliamo di una norma di buon senso che attendevamo da tempo. Il mercato dell’energia non può essere un far west.” — Vito Palladino, titolare LMS e Delegato Regionale per ASSIUM Basilicata Cosa prevede il Decreto Bollette Il provvedimento introduce due disposizioni collegate. Il comma 8-bis stabilisce che un contratto di luce o gas può essere concluso telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma, ma all’essere contattato per ricevere proposte commerciali. Un consenso che deve rispettare i requisiti del GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli, e l’onere della prova spetta al fornitore , che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti. Le uniche eccezioni riguardano i casi in cui sia stato il consumatore a prendere l’iniziativa del contatto — ad esempio compilando un form sul sito — oppure sia già cliente del fornitore e abbia dato specifico consenso. La norma non è retroattiva: cosa fare per i contratti precedenti Un punto importante da chiarire: la norma vale solo per i contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026 . Per quelli precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Se hai il dubbio di aver firmato — o di non aver mai firmato — un contratto che non avevi richiesto, conviene farlo analizzare da un professionista, contattaci. Oltre la difesa: perché serve un Utility Manager La nullità dei contratti non richiesti è un punto di partenza, non di arrivo. Essere protetti dalle telefonate moleste è importante, ma per scegliere davvero bene serve qualcosa in più. “Serve qualcuno che sappia leggere una bolletta, verificarne con precisione la correttezza, individuare errori e sprechi, ed orientare la scelta in funzione dei consumi reali e delle specifiche esigenze di ogni consumatore, privato o business. Questo è esattamente il lavoro dell’Utility Manager.” L’Utility Manager è un consulente specializzato nei servizi di energia elettrica, gas e telecomunicazioni, che ha seguito un percorso di formazione specifico e superato un esame di certificazione, garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In sintesi Dal 19 giugno 2026 il contratto di luce o gas concluso al telefono senza il tuo consenso preventivo è nullo, e a doverlo provare è il fornitore. Una tutela in più — che funziona ancora meglio se accompagnata da una consulenza qualificata che ti aiuti a leggere davvero le tue bollette e proteggerti. Domande frequenti I contratti firmati al telefono prima del 19 giugno 2026 sono nulli? No. La norma non è retroattiva e si applica solo ai contratti conclusi a partire dal 19 giugno 2026. Per i contratti precedenti restano comunque percorribili le contestazioni su altri fronti, come il trattamento illecito dei dati personali o le pratiche commerciali scorrette. Cosa significa “consenso esplicito e preventivo”? Che il consumatore deve aver autorizzato in anticipo, in modo libero, specifico e documentabile, non solo la firma del contratto ma anche l’essere contattato per proposte commerciali. Il consenso deve rispettare il GDPR: niente caselle pre-spuntate, niente silenzio-assenso, niente autorizzazioni orali non registrate. Su chi ricade l’onere della prova? Sul fornitore. È il venditore a dover dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. In assenza di questa prova, il contratto telefonico è nullo a tutti gli effetti. Ho un contratto che non ho mai richiesto: cosa posso fare? Conviene far analizzare il contratto e le bollette da un consulente qualificato, che può verificare la regolarità del consenso, individuare eventuali errori o costi non dovuti e indicare il percorso di contestazione più adatto al tuo caso. Chi è l’Utility Manager? È un consulente specializzato in energia, gas e telecomunicazioni che ha superato un esame di certificazione, a garanzia di competenza e trasparenza per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Hai dubbi su una bolletta o su un contratto? Logica Media Service affianca famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni con consulenza energetica certificata dal 2004. Non vendiamo energia: portiamo chiarezza. Richiedi un’analisi gratuita → Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e non sostituiscono una consulenza personalizzata. 💡 Il nostro consiglio Affidati a chi ti può seguire davvero , conosce le regole del mercato e ti tutela nel tempo. 📞 Hai dubbi sulla tua bolletta? chiedici una verifica ✅ Puoi avere un controllo gratuito!!! Non restare con il dubbio e renditi consapevole. chiama o scrivi: 📞 0971.1746521 – 0835.1700051 ✉️ info@logicamediaservice.it 📍 Puoi anche fissare un appuntamento e venire a trovarci in una delle nostre sedi: Via della Tecnica 18 – Potenza (PZ) Via Trabaci 22/8 - Matera (MT) COSA NE PENSI DELL' ARGOMENTO? CHIEDI QUALSIASI COSA E SAREMO FELICI DI CONFRONTARCI CON TE
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Se paghi l'energia in base al prezzo dell'ora in cui consumi, spostare i carichi pesanti nella fascia solare giornaliera può valere migliaia di euro. Senza cambiamenti strutturali e senza investimenti. 
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La revoca da parte dei Fornitori di Energia Elettrica e Gas Italiani delle offerte a prezzo fisso per le PMI trasferisce l'incertezza geopolitica direttamente sui bilanci delle stesse. Per una PMI, l'energia non è una voce di costo marginale: può incidere dal 15% al 35% dei costi operativi totali a seconda del settore. Quando il mercato energetico esplode — come sta accadendo in queste settimane a causa della crisi in Medio Oriente — ogni giorno senza una strategia può valere migliaia di euro. Questo articolo è per gli imprenditori che vogliono capire cosa sta succedendo e cosa fare concretamente adesso.
Autore: Vito Palladino • 20 febbraio 2026
DDL Bollette: lo "sconto energia" è una misura cosmetica. Ecco perché non cambia nulla per te 
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“Non è solo PUN o prezzo fisso. Nel 2026 aumentano voci di sistema che incidono su tutti, indipendentemente dal fornitore.” Tra l'ultimo trimestre 2025 ed il primo 2026 ci accorgiamo che anche non cambiando nulla del nostro modo di consumare ed a parità di tariffa di vendita della materia prima energetica, andremo a pagare di più a causa dell' aumento di Dispacciamento e Capacity Market , voci che Arera e Terna hanno aggiornato nostro malgrado in aumento e che graveranno in maggior modo sulle nostre bollette.
Autore: Vito Palladino • 21 gennaio 2026
Ogni anno, tra dicembre e gennaio, si ripete la stessa domanda. Il Canone RAI resta in bolletta? Quanto si paga? Come si toglie se non è dovuto e cosa fare se arriva doppio? TI SPIEGHIAMO TUTTO
I
Autore: Vito Palladino • 28 dicembre 2025
I" CORRISPETTIVI DI CAPACITÀ " sono stati introdotti già a gennaio 2022 da ARERA per remunerare le attività di TERNA SPA; L’obiettivo dell’applicazione di questo onere (secondo ARERA) è quello di spingere i consumatori a spostare il più possibile i consumi nell’arco di determinati giorni dell'anno, evitando concentrazione in determinati orari, che possano provocare sovraccarichi della rete; Per questo motivo Terna ha deciso di suddividere questo onere tra orari di: PICCO (quando il costo aggiuntivo è di circa 6,5 centesimi€/kWh ) e Fuori Picco (costo aggiuntivo aggiornato trimestralmente da Arera, che ad oggi è di 2,996 millesimi€/kWh ) Le ore totali dell’anno sono 8.760, suddivise per il Capacity Market in 500 ore di Picco concentrate soprattutto in giornate dei mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e LUGLIO e le restanti ore di fuori picco pari ad 8.260 Si cerca in questo modo di invogliare le aziende a consumare meno in quelle 500 ore dell' anno di maggiore sovraccarico delle reti elettriche italiane;
Autore: Vito Palladino • 1 dicembre 2025
Sui mercati all’ingrosso Europei del Gas metano si è vista finalmente, nonostante la stagione pre-invernale, una discesa sotto soglie psicologiche importanti delle quotazioni sia nel breve che lungo termine. L'indice TTF è al momento (1 dicembre 2025) sotto i 30 €, con riflessi che potranno vedersi tangibilmente sulle bollette del mercato libero, in quanto questo rende possibili ribassi importanti rispetto ai picchi degli ultimi anni, se forniti in bolletta con la tariffa giusta. ASSIUM, l’associazione italiana degli Utility Manager, sintetizza così: “Inverno senza rincari, prezzi del gas in calo” . Tradotto: il contesto è favorevole per rinegoziare o cambiare offerta qualora non ne abbiate già una correttamente in linea con il mercato attuale, scegliendo tra fisso, variabile o formule miste in base ai propri profili di consumo abitudinali.
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L' ASOS è tornata in bolletta. Parliamo della quota degli oneri generali legata al sostegno alle rinnovabili e alla cogenerazione. È una voce nazionale, uguale per tutti a parità di classe tariffaria, definita da ARERA e non dipendente dal fornitore. Nel secondo e nel terzo trimestre 2025 le imprese in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW hanno avuto ASOS azzerata. Era una misura temporanea introdotta a sostegno delle PMI dal governo. Dal primo ottobre 2025 l’Autorità ha riattivato le aliquote, per cui dalle fatture di competenza dei consumi di ottobre 2025 vedrete di nuovo la componente applicata. L' ASOS incide sui costi variabili a kWh ed in molte forniture artigiane e PMI pesa in modo visibile in quanto per il quarto trimestre 2025 è un valore superiore ai quattro centesimi a kWh.
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Su Luce e Gas i bonus sociali restano anche nel 2026. Con una DSU ISEE valida lo sconto arriva in bolletta in automatico. Gli importi non sono uguali per tutti, cambiano in funzione di ISEE e numerosità della famiglia. Qui ti spieghiamo cosa conta davvero e come non perdere neanche un euro.